Pulire il denaro sporco, un ossimoro che è la chiave di volta di devastanti conseguenze sociali. Gli squilibri economici hanno anche e soprattutto un’origine, troppe volte sottovalutata, nel riciclaggio di capitali illeciti che hanno ormai dimensioni da Pil di intere nazioni. Una storia che non nasce oggi, ma ha radici profonde. Per comprendere non solo la storia, ma la sua evoluzione e gli appunti legislativi necessari per il futuro, il dialogo con il colonello della Guardia di Finanza, Tommaso Solazzo, diventa una sorta di piccolo manuale di viaggio nella comprensione del fenomeno. Solazzo è ufficiale di collegamento presso la Commissione parlamentare antimafia. Negli anni Novanta ha condotto le indagini bancarie e finanziarie connesse con gli omicidi eccellenti di Salvo Lima e di Ignazio Salvo e l’inchiesta sui cosiddetti Cavalieri del Lavoro. Successivamente, è stato alla Direzione investigativa antimafia dove ha assunto incarichi di coordinamento delle indagini preventive, antiriciclaggio e dei rapporti investigativi con le polizie straniere ed Europol. Promotore della Rete Europea Antimafia “Operational Network @on”. È inoltre esperto valutatore per le procedure in materia di antiriciclaggio per conto del GAFI, del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e Consiglio dell’Unione europea. Collabora come reviewer con l’Oxford University Library in materia di Italian organized crime.
Riciclaggio è ormai un termine che si ascolta quotidianamente. Ma che cosa è per davvero il riciclaggio, quando nasce questa problematica e, di contro, quando nasce la necessità di dotarsi di norme antiriciclaggio?
Comunemente per riciclaggio si intende l’inserimento di capitali illeciti nell’economia legale ma anche l’esecuzione di tutta una serie di espedienti posti in essere per occultare l’origine illecita dei proventi. Sotto quest’ultimo aspetto, può dirsi che il problema del riciclaggio è antichissimo. Un esempio di scuola. Ai tempi della Roma repubblicana, quando un cittadino romano aveva sentore di essere inserito nelle liste di proscrizione previste dalle leggi sillane dell’82 a.C. come “nemico di Roma”, capiva che le proprie ricchezze da lì a poco sarebbero state considerate illecite e quindi confiscate. L’unica via d’uscita per il “reo” era quella di sbarazzarsi dei beni prima della proscriptio, tentando di monetizzarli e di poterne eventualmente godere in esilio insieme ai familiari. Ovviamente, i termini del problema adesso sono sensibilmente differenti, ma il tema di occultare i beni (op)ponendo un diaframma tra sé e un bene di illecita provenienza è questione certamente antica”.
Ammetto che non conoscevo questa origine storica del problema. Come si evolve la questione riciclaggio per arrivare ai giorni nostri?
“Nell’uso comune il termine “riciclaggio” ha un’origine molto più recente. Pare che sia stata utilizzato per la prima volta dalla stampa americana negli anni Venti del secolo scorso, per riferirsi all’abile tecnica di occultamento dei proventi congegnata dal noto mafioso di origini italiane Alphonse Gabriel Capone, noto alle cronache come Al Capone. “Scarface”, com’era anche soprannominato, ebbe l’idea di dislocare una serie di lavanderie per le vie di Chicago per nascondere l’origine illecita degli enormi proventi che aveva ottenuto attraverso la vendita degli alcolici ai tempi del proibizionismo, nonché con il racket delle estorsioni, gioco d’azzardo e lo sfruttamento della prostituzione. I giornalisti dell’epoca parlarono dunque di “money laundering”, con ciò richiamando le lavanderie utilizzate per il lavaggio di denaro. Le lavanderie di Al Capone non lavavano abiti, ma lavavano il peccato originale dei proventi illecitamente acquisiti. Le lavanderie, in apparenza inattive, erano, come diremmo noi, una “copertura”, un’attività al sole, del tutto lecita ed idonea a produrre astrattamente ricavi altrettanto leciti. Sappiamo bene come è andata a finire la storia: Al Capone non è mai stato condannato per riciclaggio, ma per evasione fiscale. E la ragione era semplice. Negli Stati Uniti, come lo sarebbe stato a lungo anche nel resto del mondo, non esisteva ancora il reato di money laundering, bisognerà aspettare il 1986 quando il Congresso approvò un’apposita legge che sanzionava penalmente le condotte di questo tipo”.
Questo accadeva oltre Oceano, ma qual è la situazione in Italia, ci siamo mossi con tempismo contro il riciclaggio di denaro illecito?
Il nostro Paese ha il merito di essere stato tra i primi al mondo ad aver introdotto nell’ordinamento penale la fattispecie di riciclaggio, e vi siamo giunti ben prima degli Stati Uniti e di molti paesi. È un triste primato, perché la data di nascita del reato di riciclaggio nel nostro ordinamento penale coincide con una delle pagine più buie e sanguinose della storia della Repubblica. Siamo alla fine degli anni Settanta, esattamente nel marzo del 1978, nel nostro Paese imperversano numerosi scandali finanziari che scuotono profondamente l’opinione pubblica. Sono i tempi del finanziere Michele Sindona, del banchiere Roberto Calvi, del Banco Ambrosiano; di lì a pochi mesi un sicario della mafia italoamericana inviato dal mandante Sindona avrebbe ucciso il commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, Giorgio Ambrosoli, che tentava di fare luce, con l’aiuto di un solo validissimo collaboratore – il maresciallo Silvio Novembre della Guardia di Finanza recentemente scomparso – , sulle intricatissime operazioni finanziarie effettuate attraverso trasferimenti internazionali di fondi, paradisi fiscali e depositi fiduciari.
Certamente la morte dell’eroe borghese, come è stato definito Ambrosoli, è stata una delle pagine non solo più oscure ma anche più luminose del riscatto della legalità in Italia, anche se affidato al coraggio di pochi, anzi di due sole persone in questo caso.
Sono anche gli anni in cui alcune organizzazioni di tipo mafioso, grazie al traffico di stupefacenti e al contrabbando di sigarette, fanno il salto di qualità. Accumulano capitali, si internazionalizzano, sono animate da un protagonismo e da un’ambizione che diremmo quasi imprenditoriale. Coltivano rapporti sempre più stretti con il mondo politico, bancario ed affaristico. Crescono rapidamente di forza e rilevanza, il tutto in un tendenziale disinteresse dell’opinione pubblica distratta come non mai dall’emergenza del terrorismo, della crisi economica e delle tensioni geopolitiche sullo scenario internazionale. Un nuovo business delle mafie, tuttavia, scuote l’opinione pubblica di quegli anni. Alcune aggregazioni criminali, particolarmente violente ma ancora poco evolute rispetto a quelle siciliane, scoprono il nuovo business dei sequestri di persona. In realtà, non scoprono nulla di nuovo, ma replicano quanto già da tempo fanno le varie organizzazioni terroristiche ed eversive dell’ordine democratico nei cosiddetti “anni di piombo”. Nell’ambito dei loro progetti di autofinanziamento, programmano ed eseguono, non di rado con azioni particolarmente cruente, rapine ed “espropri proletari”, ma anche mettono a segno clamorosi sequestri di facoltosi industriali del Nord a scopo di estorsione.
Eppure, da tutta questa violenza, da questi anni bui per la democrazia e la società civile, emerge la forza di reazione del legislatore.
Esattamente per dare una risposta al terrorismo, anzi all’azione terroristica più eclatante che ha scritto una delle pagine più drammatiche della storia della Repubblica, che fu introdotto il reato di riciclaggio nel nostro Paese. Il 21 marzo 1978, appena cinque giorni dopo il rapimento dell’onorevole Aldo Moro, fu approvato un decreto legge contenente una serie di misure straordinarie che inasprivano le pene per alcuni reati già esistenti, rafforzavano i poteri di polizia e introducevano nuove ipotesi delittuose, tra cui il reato di riciclaggio (art. 648-bis. c.p.). L’idea era di punire, con una fattispecie autonoma rispetto alla ricettazione (art. 648 c.p.) e con pene più gravi, il riciclaggio del denaro sporco che era a quei tempi ritenuto fenomeno particolarmente grave – così si legge negli atti parlamentari – «per il supporto che costantemente reca al conseguimento del profitto più certo nei sequestri per estorsione».
Il 18 maggio dello stesso anno il reato venne poi confermato, senza modifiche, nella legge di conversione del decreto. Ma questa norma, come altre introdotte nel provvedimento, non bastò ovviamente a salvare la vita del compianto statista democristiano, il cui corpo privo di vita fu ritrovato solo pochi giorni prima in un’automobile fatta rinvenire in via Caetani.
La materia del riciclaggio è appannaggio solo delle mafie, o sono due problemi che si intrecciano. Si può immaginare la criminalità organizzata vivere senza il riciclaggio, e se così non fosse non dovrebbe avere la lotta al riciclaggio, la stessa priorità della lotta alle mafie?
Le organizzazioni mafiose per loro connotazione strutturale e finalità, e lo dice espressamente anche il nostro Codice penale, sono naturalmente orientate all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche o alla realizzazione di profitti e vantaggi. I ricavi illeciti acquisiti, dedotte le spese di esercizio dell’attività criminale, sono solo in parte reinvestiti in nuove attività illecite. Il surplus di origine illecita deve per forza essere iniettato ed allocato nell’economia legale. Quindi, non illudiamoci. Dove c’è la criminalità organizzata, c’è necessariamente circolazione di capitali illeciti. La disponibilità di capitali illeciti agisce, poi, a sua volta, come una potente forza idraulica che esercita una straordinaria pressione sull’economia reale al fine di penetrarla proprio laddove questa è più vulnerabile, più carente di controlli e dove è più forte l’esigenza di capitalizzazione. Per questo motivo, ci sono dei presidî, delle barriere di controllo poste ai vari “cancelli di ingresso” nell’economia legale. I “guardiani” di questi presidî (in inglese “gatekeepers”) sono le banche, gli intermediari finanziari, i notai, gli avvocati e tutti gli altri soggetti obbligati al rispetto dalla normativa antiriciclaggio prevista dal GAFI e dalle direttive europee, in termini di identificazione e verifica della clientela e del titolare effettivo, registrazione e conservazione delle operazioni, segnalazioni delle transazioni sospette all’UIF della Banca d’Italia e approfondimento investigativo della Guardia di Finanza.
In sintesi, potremmo dire che non esiste criminalità organizzata senza riciclaggio di capitali. D’altronde una criminalità che non avesse bisogno di riciclare denaro, non potrebbe essere definita propriamente “criminalità organizzata”. Sarebbe piuttosto una “criminalità comune”, dedita ad una economia criminale che potremmo dire di sussistenza.
Non è vero però il contrario. Infatti, non tutti i capitali sporchi hanno origine mafiosa. Il denaro illecito può avere altra origine. Le fonti principali di ricchezza illegale, com’è noto, sono la corruzione e l’evasione fiscale. A queste, si sono più di recente aggiunte le frodi perpetrate via Internet e la contraffazione e il contrabbando di farmaci, dispositivi sanitari e comunque di beni connessi alla pandemia. Tutto, ovviamente, su scala internazionale.
Una domanda che ci si pone in tanti è come sia possibile che vivendo in un mondo in cui la tecnologia è predominante, in cui di contro la tracciabilità è non solo possibile ma reale, si riesca ancora a far sparire semplicemente ingenti capitali, a ripulirli e investirli nell’economia legale. Tutto questo di contro a stringenti controlli che un cittadino onesto invece vive se è manchevole nel non pagare anche una sola multa.
Mi sia permesso un parallelismo. Se in un sistema manicheo vediamo combattersi le forze del bene e le forze del male, si sarebbe portati a pensare che in àmbito antiriciclaggio queste due forze siano quelle della tracciabilità, dal lato del bene, e quelle dell’anonimato, da quello del male. Tracciando tutto, riusciremmo ad identificare tutti i capitali illeciti e di conseguenza renderemmo anemiche le risorse delle organizzazioni mafiose. Dobbiamo essere realisti. Tracciare tutto, oltre che impossibile, sarebbe anche antieconomico e, secondo alcuni, anche dannoso. È impossibile, perché i canali attraverso cui fluisce il denaro sono diversi e solo alcuni di questi sono sotto il controllo degli Stati. Il canale di transito delle ricchezze da un paese all’altro, per eccellenza, è il canale bancario. Si tratta di un settore ampiamente presidiato sotto il profilo antiriciclaggio, anche se ovviamente suscettibile di essere ulteriormente rafforzato in àmbito internazionale. Ma non è l’unico. Si pensi, per esempio, alle reti internazionali di rimessa di denaro, i cosiddetti money transfer, che hanno un insostituibile ruolo nella cosiddetta “inclusione finanziaria” di quella parte della popolazione mondiale che per diverse ragioni non ha o non può avere accesso al tradizionale canale bancario. Si tratta di uno strumento particolarmente utilizzato dagli immigrati per inviare i propri risparmi in madrepatria, ma sappiamo bene, dalle indagini e dai rapporti del GAFI, che è anche uno strumento poroso e assai duttile che, se non presidiato in modo robusto, si presta ad operazioni di microfinanziamento delle attività terroristiche nonché, attraverso tecniche di smurfing, consente trasferimenti di fondi anche ingenti, proventi di attività illecite. Ad ogni modo, anche questo è un settore discretamente presidiato sul piano delle regole internazionali.
Verso questi nuovi ambiti di flusso di denaro come ci poniamo in Italia?
In Italia, in ragione dell’elevato rischio di un abuso dello strumento, è da tempo una delle priorità di target operativo dei reparti della Guardia di Finanza. Vi sono tuttavia altri canali, prodotti e strumenti che sfuggono ad ogni controllo di presidio preventivo. Pensiamo, per esempio, ai sistemi informali di rimessa fondi, come il sistema hawala. È una sorta di money transfer sommerso, senza insegne o denominazioni sociali sulla porta dell’esercizio commerciale che offre questi servizi, ugualmente efficiente e diffuso nel mondo, e che assicura le relazioni finanziarie sommerse tra i corridoi di denaro (remittance corridors) che collegano Europa e Nord America, da un lato, verso Asia, Africa e Sudamerica dall’altro. Questi sistemi informali sfuggono ad ogni controllo e possono emergere solo nel corso di indagini già avviate. Non c’è identificazione del cliente, non c’è registrazione delle operazioni (o comunque questa registrazione è ad esclusivo uso e consumo degli hawaladars e non certo delle autorità antiriciclaggio e degli inquirenti), non c’è ovviamente segnalazione di operazioni sospette.
Allora, dov’è il rischio?
Il rischio è che, ogni qualvolta le autorità di regolamentazione antiriciclaggio danno un ulteriore giro di vite ad un settore già regolamentato o parzialmente regolamentato, una parte degli operatori troverà conveniente scalare verso un altro settore meno regolamentato o, peggio, del tutto non regolamentato. Qui starebbe il danno evocato da alcuni osservatori che guardano con diffidenza ogni eccesso di regolamentazione o tracciamento. In questo modo, si rischia di perdere completamente il controllo su questa fetta di operatori, abbandonati ad una finanza sommersa dove più liberamente opera la criminalità, questa sì, organizzata.
Il deep web è un’altra e nuova frontiera dell’illecito e del riciclaggio di capitali illeciti?
Sì, il rischio di operazioni illecite è globale con il deep web, con le valute virtuali e il settore del FinTech. Proprio sul punto, vorrei ricordare che il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. Giuseppe Zafarana, ha proprio di recente sottolineato, nel corso di una sua audizione alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, come la criminalità tenda a sfruttare sempre di più l’anonimato offerto dalle criptovalute e che per tale motivo l’attività operativa dei miei colleghi sul territorio è stata indirizzata proprio nel senso di verificare la regolarità dell’operato degli exchanger e dei wallet provider. Quindi, c’è grande attenzione. Da questi primi carotaggi i decisori politici certamente potranno trarre gli elementi valutativi necessari per ulteriormente affinare e se del caso rafforzare i dispositivi di prevenzione antiriciclaggio. Certo è che il tema del cyberspazio e tutto ciò che ruota intorno, ivi compreso il commercio, la fiscalità e l’applicazione dei presidi antiriciclaggio, non è materia che possa essere affrontata efficacemente dai singoli paesi e nemmeno dalla sola Unione europea. Sono probabilmente maturi i tempi perché la comunità internazionale, attraverso un trattato o anche un meccanismo di soft law, disciplini almeno le linee essenziali e le regole comuni per un diritto internazionale sull’integrità del commercio e della finanza online.
L’Italia ha sempre tracciato una strada nella lotta alle mafie, possiamo dire la stessa cosa nel campo della lotta al riciclaggio. E siccome viviamo in un mondo globalizzato, e gli sforzi di un solo paese non possono essere sufficienti, qual è lo stato dell’arte in Europa e di cosa necessitiamo?
Il nostro Paese può considerarsi, a buon titolo, all’avanguardia nella lotta ai più complessi fenomeni criminali, come il terrorismo, le associazioni di tipo mafioso e il riciclaggio di capitali illeciti. Siamo certamente di esempio e riferimento nella lotta alle mafie e lo hanno ribadito di recente le Nazioni Unite nel corso delle celebrazioni per il ventesimo anniversario della Convenzione di Palermo 2000 sulla criminalità organizzata, dedicate al magistrato Giovanni Falcone. Nel 1982, oltre ad introdurre nel Codice penale il reato di associazione mafiosa, siamo stati il primo Paese non anglosassone a prevedere uno strumento di confisca in assenza di condanna penale come le misure di prevenzione antimafia, pur rimanendo rigorosamente entro il perimetro delle garanzie previste dalla nostra Costituzione e dei princìpi sanciti dalla Carta europea dei diritti dell’uomo. Così pure siamo stati da apripista nell’elaborazione di un complesso sistema, pur sempre migliorabile, per la gestione dei beni confiscati e la loro destinazione per uso sociale. Si tratta di meriti e di eccellenze che, è sempre bene ricordarlo, abbiamo raggiunto per stretta necessità. A poco servono le medaglie del passato e i successi che il nostro Paese ha colto nella lotta alla mafia e al terrorismo, se ora nel presente non dimostriamo di essere all’altezza di quegli sforzi e del prezzo che è stato pagato dalla generazione precedente di magistrati, forze di polizia e servitori dello Stato.
Credo che si debba continuare ad investire sugli uomini e sulle tecnologie, tema sempre delicato e complesso in Italia.
Investire sugli uomini perché le nuove sfide ci chiedono di curare in modo maniacale la preparazione professionale, l’aggiornamento delle tecniche investigative, l’adozione di un approccio rapido e flessibile, aperto al mondo esterno e ad una cultura europea ed internazionale, dove vanno potenziate ed esaltate le capacità di human intelligence e di analisi dei fenomeni. Investire sulle tecnologie: in termini di ausilio alle indagini finanziarie, interconnessione intelligente di banche dati, predisposizione di idonei strumenti di intelligenza artificiale che aiutino il profiling finanziario. Infine, occorre porre attenzione al tema dell’uso e dell’abuso dei big data e qual è l’uso che possa eventualmente farne la criminalità organizzata o comunque da parte di gruppi, reti, strutture ed organizzazioni che intendono minare la sicurezza e l’ordine pubblico dei nostri paesi.
Sul piano della prevenzione del riciclaggio, possiamo considerarci adeguati, o dobbiamo rimproverarci qualcosa?
Sul piano della prevenzione del riciclaggio – ovvero tutte quelle disposizioni che servono ad identificare il cliente, registrare le operazioni e segnalare quelle sospette – l’Italia è stata tra le prime in Europa a dotarsi di una normativa specifica. Addirittura, la prima normativa nazionale di prevenzione antiriciclaggio (d.l. 143 del 3 maggio 1991 poi convertito nella legge 197/1991) bruciò sul tempo la prima direttiva europea sulla materia di circa un mese (giugno 1991), anticipandone di fatto i contenuti. Ma anche in questo àmbito lo sforzo dei singoli paesi non è sufficiente a contrastare un fenomeno, come il riciclaggio, che ha una connotazione intrinseca transnazionale. Di questo, la comunità internazionale ne è consapevole. Sullo scenario internazionale, il GAFI – organismo intergovernativo di riferimento sulla materia – attraverso le 40 Raccomandazioni e le procedure di valutazione reciproca stimola e controlla la qualità dell’azione antiriciclaggio dei vari paesi. D’altro canto, l’Unione europea, nel suo àmbito di azione, attraverso le diverse direttive antiriciclaggio che si sono succedute nel tempo, richiede un impegno sempre più incisivo da parte degli Stati membri e dei soggetti obbligati per limitare i rischi di essere coinvolti in schemi di riciclaggio.
La domanda, a questo punto diventa necessaria e obbligatoria: è tutto questo sufficiente, è abbastanza per, non dico fermare, ma contrastare il flusso di denaro sporco, non solo a livello nazionale ma anche europeo?
No, tutto questo, occorre dirlo con onestà, non è sufficiente. Negli ultimi anni, il dispositivo europeo antiriciclaggio non ha dimostrato di essere sufficientemente robusto. Sono stati registrati non pochi casi in Europa in cui banche di rilievo nazionale (fortunatamente non in Italia) sono risultate coinvolte in casi di riciclaggio. Così pure grandi inchieste giornalistiche, come i Panama Papers, hanno evidenziato come anche soggetti ed operatori aventi sedi in Stati membri dell’Unione Europea o in territori appartenenti agli stessi fossero coinvolti in operazioni e schemi caratterizzati da opacità senza che i meccanismi di prevenzione fossero mai stati in grado di intercettarli. Tutto questo è stato puntualmente rassegnato dal Parlamento europeo in numerose risoluzioni ed è stato oggetto anche di specifiche commissioni di inchiesta. Per far fronte a tali lacune la Commissione europea ha da poco lanciato un ambizioso piano d’azione destinato a rivoluzionare profondamente il sistema antiriciclaggio in Europa così come oggi lo conosciamo.
Possiamo quasi parlare di “balcanizzazione” di disposizioni antiriciclaggio in Europa, non ci sarebbe necessità di armonizzazione?
In primo luogo, la Commissione ha preso atto di una “balcanizzazione” delle disposizioni antiriciclaggio. Nonostante le direttive emanate dall’Unione europea, nel mercato unico operano di fatto ventisette sistemi antiriciclaggio diversi, con livelli di applicazione e di efficacia dei controlli profondamente differenti. Nel futuro, stando a quanto prospettato dalla Commissione, vi sarà un unico regolamento, il cosiddetto rulebook, che sostituirà le direttive e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, quindi, anche nel nostro Paese. In secondo luogo, la Commissione propone la creazione di una centrale europea dell’intelligence finanziaria e della vigilanza in materia antiriciclaggio. Questa funzione potrebbe essere attribuita all’EBA, l’Autorità bancaria europea, che avrà tra l’altro il compito di interfacciarsi con le singole autorità di vigilanza dei diversi paesi. Così pure sarà creato a livello centrale un “meccanismo di coordinamento e supporto”, una sorta di super FIU europea che metterà a sistema le FIU dei diversi Stati membri, sviluppando le più complesse segnalazioni di operazioni sospette a carattere transnazionale e gestendo la rete protetta di scambio delle informazioni a livello finanziario. Verosimilmente, sarà la struttura di riferimento per i dossier finanziari più delicati che saranno sviluppati da Eurojust, dalla Procura europea e da Europol.
È evidente che con questo scenario sarà necessario ripensare per tempo la risposta nazionale e l’assetto istituzionale del nostro dispositivo antiriciclaggio, in modo da non essere colti di sorpresa da questa che si prospetta come una vera e propria rivoluzione copernicana della lotta al money laundering.
Se anche l’Europa implementasse rigide misure antiriciclaggio, sarebbe sufficiente a bloccare il flusso di denaro illecito, oppure anche una strategia europea risulterebbe comunque non sufficiente se non vi è un reale sforzo globale?
Attraverso il nuovo piano di azione antiriciclaggio della Commissione Europea, se correttamente attuato e adeguatamente sostenuto dagli Stati membri, l’Europa imprimerà un fortissimo impulso all’azione di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria. Questo senz’altro aiuterà a rendere più resilienti le economie degli Stati membri ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Tuttavia, le relazioni criminali travalicano di gran lunga i confini del mercato unico. Ad esempio, conosciamo ancora relativamente poco di quanto accade nei corridoi criminali, nel mercato sommerso e riguardo le relazioni criminali che dall’Europa vanno verso l’Africa e viceversa. I veri paradisi criminali e del riciclaggio non sono solo quelli dei centri offshore, ma anche quelli che sono allocati nel cono d’ombra dei media e delle grandi inchieste. E qui abbiamo un cono d’ombra grande quanto un continente. Le strategie dovranno, pertanto, essere necessariamente globali e comprendere anche quei paesi verso i quali dovremmo investire di più, anche in termini di attenzione e di capacity building. Senza l’aiuto e il supporto di questi paesi la partita contro l’illegalità non potrà mai dirsi, non dico vinta, ma nemmeno giocata.